Art. 1
In vigore dal 28 ott 2005
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I di suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.
Essi soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.
Storico versioni
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