Art. 3
In vigore dal 27 ott 2005
La presente decisione non si applica ai movimenti verso il territorio comunitario di volatili al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Isole Faer Oer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.
Storico versioni
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