Art. 1

Movimenti dai paesi terzi

In vigore dal 27 ott 2005
Movimenti dai paesi terzi 1.   Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell’UIE appartenente a una commissione regionale competente non elencata all’allegato I. 2.   Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell’UIE appartenente a una commissione regionale competente elencata all’allegato I e a) sono stati sottoposti a isolamento precedente l’esportazione per 30 giorni presso il luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, oppure b) sono sottoposti a quarantena successiva all’importazione per 30 giorni nello Stato membro di destinazione in locali approvati in conformità dell’, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, oppure c) sono stati vaccinati e almeno una volta rivaccinati negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l’influenza aviaria mediante vaccino H5 approvato per le specie interessate, oppure d) sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell’esportazione e sottoposti a esame per l’individuazione dell’antigene o del genoma dell’H5N1, come previsto al capitolo 2.1.14 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento. 3.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è certificato da un veterinario ufficiale, nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), in base alla dichiarazione del proprietario, nel paese terzo d’invio in conformità col certificato tipo di cui all’allegato II. 4.   Il certificato veterinario è accompagnato da a) una dichiarazione del proprietario o di un suo rappresentante in conformità dell’allegato III, b) una conferma del seguente tenore: «Uccelli da compagnia in conformità dell’ della decisione 2005/759/CE»
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