Art. 5

Riunioni

In vigore dal 24 ott 2005
Riunioni Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono abitualmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario stabiliti dalla Commissione. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del gruppo. I funzionari della Commissione interessati possono assistere alle riunioni del gruppo e dei gruppi di lavoro e possono partecipare ai dibattiti. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, riassunto, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro.
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Riunioni (Art. 5 Decisione (UE) 2005/752) — Testo vigente | Portale Normativo