Art. 4
Funzionamento
In vigore dal 24 ott 2005
Funzionamento
Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il gruppo può istituire, d’intesa con la Commissione, gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche sulla base di un mandato. I gruppi di lavoro sono sciolti non appena hanno concluso il loro mandato.
La Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare al lavoro del gruppo e/o dei gruppi di lavoro.
Le informazioni ottenute durante i lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere diffuse nel caso in cui la Commissione le consideri riservate.
Il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico adotta il proprio regolamento interno in base al modello stabilito dalla Commissione [allegato III del documento SEC(2005) 1004].
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:752:oj#art-4