Art. 3
In vigore dal 20 ott 2005
1. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Finlandia informa la Commissione circa i provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l'aiuto di cui all'. A tale scopo utilizza il modulo riportato all'allegato I della presente decisione.
2. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Finlandia trasmette anche i documenti che comprovino che è stata avviata la procedura di recupero dell'aiuto dal beneficiario, Componenta Oyj.
Storico versioni
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