Art. 2

In vigore dal 20 ott 2005
1.   La Finlandia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, Componenta Oyj, l'aiuto di cui all', già posto illegalmente a sua disposizione. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. 3.   L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (8).
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