Art. 2
Sistemi di individuazione precoce
In vigore dal 19 ott 2005
Sistemi di individuazione precoce
1. Sulla base dei criteri indicati nell'allegato II della presente decisione gli Stati membri istituiscono sistemi di individuazione precoce nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio d'introduzione dell'influenza aviaria
2. L'obiettivo dei sistemi di individuazione precoce è una segnalazione rapida di qualsivoglia segno dell'influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività da parte dei proprietari o detentori all'autorità veterinaria competente.
3. In questo quadro in particolare si deve tener conto dei criteri stabili nell'allegato II.
Storico versioni
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