Art. 1
Misure di biosicurezza
In vigore dal 19 ott 2005
Misure di biosicurezza
1. Sulla base dei criteri e dei fattori di rischio indicati nell'allegato I della presente decisione gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 (nel prosieguo: «influenza aviaria») dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività.
2. In funzione della specifica situazione epidemiologica, le misure di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a:
a)
prevenire il contatto diretto e indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e il pollame e gli altri volatili, segnatamente anatre e oche;
b)
garantire la separazione di anatre e oche domestiche dall'altro pollame.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di polizia sanitaria condotti nelle aziende agricole vengano effettuati in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni della presente decisione.
Storico versioni
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