Art. 2

In vigore dal 14 ott 2005
Nella decisione 2002/231/CE il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»
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