Art. 2
In vigore dal 14 ott 2005
Nella decisione 2002/231/CE il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:783:oj#art-2