Art. 1

In vigore dal 10 ott 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di: — «volatili vivi diversi dal pollame», quali definiti nella decisione 2000/666/CE della Commissione (4), , terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia), e — piume e parti di piume non trasformate.
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/705 — Testo vigente | Portale Normativo