Art. 1
In vigore dal 10 ott 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di:
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«volatili vivi diversi dal pollame», quali definiti nella decisione 2000/666/CE della Commissione (4), , terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia), e
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piume e parti di piume non trasformate.
Storico versioni
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