Art. 2

In vigore dal 6 ott 2005
Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni, al fine di renderle conformi alla presente decisione, e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:693:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo