Art. 1
In vigore dal 6 ott 2005
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Russia di volatili vivi diversi dal pollame, quali definiti all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).
2. Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Russia di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalle regioni elencate nell’allegato I.
3. Gli Stati membri autorizzano l’importazione di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalle regioni della Russia non elencate nell’allegato I, purché siano scortate da un certificato sanitario conforme al modello che figura nell’allegato II.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate provenienti dalla Russia siano scortate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:693:oj#art-1