Art. 7

Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione

In vigore dal 15 set 2005
Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione La Commissione, in collaborazione con le autorità portoghesi competenti, può effettuare controlli ispettivi in loco riguardanti l'attuazione delle misure di cui all’ e le spese relative.
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Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione (Art. 7 Decisione (UE) 2005/660) — Testo vigente | Portale Normativo