Art. 4
In vigore dal 6 set 2005
L’Italia informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate e previste per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario di cui all’allegato della presente decisione. L’Italia presenta entro lo stesso termine tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio del procedimento di recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.
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