Art. 3
In vigore dal 6 set 2005
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione l’Italia informa tutti gli intermediari finanziari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, specializzati in azioni di società di piccola o media capitalizzazione e tutti gli altri soggetti interessati dall’applicazione del regime di aiuti di Stato di cui all’, in merito alla decisione della Commissione di considerare detto regime incompatibile con il mercato comune.
2. La Repubblica italiana prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti indicati all’ ed illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari dagli strumenti di investimento aventi forma societaria o, a seconda dei casi, dalle imprese che gestiscono gli strumenti d’investimento aventi forma contrattuale, fatti salvi eventuali ricorsi previsti dal diritto nazionale.
Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Repubblica italiana informa la Commissione dell’identità dei beneficiari, dell’importo degli aiuti concessi individualmente e dei metodi con i quali tali importi sono stati determinati.
3. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, al fine di permettere l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
4. Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi a decorrere dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell’effettivo recupero.
Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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