Art. 14

Riservatezza

In vigore dal 26 ago 2005
Riservatezza 1.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni non diffondono le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dello CSTEP o dei gruppi di lavoro, ad eccezione dei pareri del comitato. 2.   Qualora lo CSTEP sia avvisato dalla Commissione che il parere richiesto è di natura riservata, partecipano al gruppo di lavoro solo i membri dello CSTEP e il rappresentante della Commissione.
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