Art. 13
Indipendenza
In vigore dal 26 ago 2005
Indipendenza
1. I membri dello CSTEP sono nominati, e gli esperti esterni invitati, a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità.
2. I membri dello CSTEP e gli esperti esterni agiscono in maniera indipendente dagli Stati membri e dalle parti interessate. Essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nel pubblico interesse nonché una dichiarazione d’interesse che indichi l’assenza o l’esistenza di interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono effettuate per iscritto e rese accessibili al pubblico. I membri dello CSTEP presentano le dichiarazioni d’impegno ogni anno.
3. A ciascuna riunione dello CSTEP e dei gruppi di lavoro, i membri del comitato e gli esperti esterni comunicano eventuali interessi specifici che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza in ordine a determinati punti all’ordine del giorno.
Storico versioni
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