Art. 4

In vigore dal 12 lug 2005
I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
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Art. 4 Decisione (UE) 2005/499 — Testo vigente | Portale Normativo