Art. 3

In vigore dal 12 lug 2005
1.   Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato. 2.   Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli. 3.   Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DF, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.
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