Art. 3
In vigore dal 29 giu 2005
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione per le quali sia stata constatata la non conformità alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:477:oj#art-3