Art. 1

In vigore dal 29 giu 2005
In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne l'allegato III, parte A, punto 15, della medesima direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, destinate ad essere innestate nella Comunità e originarie della Croazia (di seguito «le piante»). Per beneficiare di tale deroga, le piante, oltre a riunire i requisiti di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, rispettano le condizioni previste nell’allegato della presente decisione e sono introdotte nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 marzo 2006.
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