Art. 2
In vigore dal 22 giu 2005
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione europea quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa la possibilità o no di iscrivere la sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.
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