Art. 1

In vigore dal 22 giu 2005
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della medesima direttiva. Il fascicolo ottempera inoltre alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.
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