Art. 2

In vigore dal 13 giu 2005
Il Belgio è autorizzato a utilizzare le informazioni amministrative del sistema Sanitel per il calcolo delle previsioni di produzione indigena lorda. Tuttavia il Belgio provvederà ad assicurare la qualità di tali previsioni confrontandole con la produzione indigena lorda realizzata e modificando, se del caso, il proprio metodo di calcolo delle previsioni.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/445 — Testo vigente | Portale Normativo