Art. 1
In vigore dal 13 giu 2005
Il Belgio è autorizzato ad effettuare solo due indagini all'anno, con un intervallo di sei mesi, ossia in maggio/giugno e in novembre/dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:445:oj#art-1