Art. 4
Progetti pilota in materia di nuove tecnologie
In vigore dal 3 giu 2005
Progetti pilota in materia di nuove tecnologie
1. Le spese sostenute per progetti pilota relativi all’applicazione di nuove tecnologie volte a migliorare il controllo delle attività di pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato III.
2. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti pilota devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1461/2003.
Storico versioni
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