Art. 3
Dispositivi elettronici di localizzazione
In vigore dal 3 giu 2005
Dispositivi elettronici di localizzazione
1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria massima di 4 500 EUR per nave fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato II.
2. Nell’ambito del massimale di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria ai primi 1 500 EUR di spese ammissibili è del 100 %.
3. La partecipazione finanziaria alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 EUR per nave non può superare il 50 % di tali spese.
4. Ai fini dell’ammissibilità, i dispositivi elettronici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:424:oj#art-3