Art. 2
In vigore dal 2 giu 2005
1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Serbia e Montenegro a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.
2. Qualora la Serbia e Montenegro chieda un’assistenza esterna, si applicano le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2666/2000 nonché da regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Serbia e Montenegro che potranno essere adottati in futuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:527:oj#art-2