Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 giu 2005
1.   La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Serbia e Montenegro a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio. 2.   Qualora la Serbia e Montenegro chieda un’assistenza esterna, si applicano le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2666/2000 nonché da regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Serbia e Montenegro che potranno essere adottati in futuro.
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