Art. 2
In vigore dal 1 giu 2005
Nel caso in cui il sistema specificato all’ cessi di essere operativo oppure il suo contenuto non consenta più di ottenere informazioni statistiche attendibili per talune o per tutte le categorie di bovini, Malta fa nuovamente ricorso, per valutare il patrimonio bovino o le categorie in questione, a un sistema di indagini statistiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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