Art. 1
In vigore dal 1 giu 2005
Al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 93/24/CEE, Malta è autorizzata a utilizzare, in luogo delle indagini sul patrimonio bovino di cui a tale direttiva, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Storico versioni
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