Art. 3
Campionamento e analisi
In vigore dal 23 mag 2005
Campionamento e analisi
1. Al fine di verificare l'assenza delle sostanze chimiche di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure adeguate, comprendenti prelievi casuali e analisi di partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma presentate all'importazione o già in commercio.
Gli Stati membri informano la Commissione, tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, di tutte le partite che risultano contenere queste sostanze.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, con frequenza trimestrale, sulle partite per le quali è stata accertata l’assenza di queste sostanze. Le relazioni sono presentate entro il mese seguente ogni trimestre.
2. Le partite sottoposte a campionamento e ad analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di essere immesse in commercio.
Storico versioni
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