Art. 2

Condizioni di importazione

In vigore dal 23 mag 2005
Condizioni di importazione 1.   Gli Stati membri vietano l’importazione di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma, a meno che le partite siano accompagnate da un rapporto d’analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti: a) Sudan I (numero CAS 842-07-9), b) Sudan II (numero CAS 3118-97-6), c) Sudan III (numero CAS 85-86-9), d) Sudan IV o Scarlet red (numero CAS 85-83-6). 2.   Il rapporto d’analisi è vidimato da un rappresentante dell’autorità competente. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri verificano che ciascuna partita di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma presentata all'importazione sia accompagnata dal rapporto d’analisi di cui al paragrafo 1. 4.   In assenza del rapporto d’analisi di cui al paragrafo 1, l'importatore stabilito nella Comunità fa analizzare il prodotto per accertare che non contenga nessuna delle sostanze chimiche di cui al paragrafo 1. In attesa del rapporto d’analisi, il prodotto è trattenuto sotto controllo ufficiale.
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