Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 mag 2005
Oggetto
La presente decisione intende delimitare le aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.
La presente decisione intende inoltre stabilire le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE («divieto di uscita») per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni in uscita da queste zone soggette a restrizioni o in transito nelle stesse.
La presente decisione non si applica ai movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’, fatto salvo il disposto di altri articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:393:oj#art-1