Art. 2
In vigore dal 13 mag 2005
Per l’esercizio finanziario 2004, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2004 indicati nell’allegato II sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.
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