Art. 1
In vigore dal 13 mag 2005
Con l’eccezione degli organismi pagatori riferiti all’, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2004 sono liquidati dalla presente decisione. Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente liquidazione dei conti sono indicati nell’allegato I della presente decisione.
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