Art. 3

In vigore dal 3 mag 2005
Gli Stati membri inviano alla Commissione le tabelle 1 e 2 di cui all’allegato corredandole di una descrizione dettagliata delle modalità di compilazione dei dati e forniscono una spiegazione delle stime e della metodologia impiegate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:369:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo