Art. 2

In vigore dal 3 mag 2005
1.   Gli Stati membri dimostrano di aver raggiunto le percentuali di recupero, reimpiego e riciclaggio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE compilando la tabella 2 di cui all’allegato della presente decisione. Per la compilazione di detta tabella, gli Stati membri possono utilizzare una stima della percentuale media dei materiali che sono stati riutilizzati, riciclati e recuperati, quali i metalli, il vetro, la plastica e i componenti provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2.   Quando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono esportati in un paese terzo o spediti in un altro Stato membro per essere sottoposti a trattamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/96/CE, solo lo Stato membro che ha proceduto alla raccolta e all’esportazione di tali rifiuti può calcolarli ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva. 3.   Gli Stati membri determinano se siano necessari altri documenti giustificativi oltre alla prova richiesta a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2002/96/CE.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/369 — Testo vigente | Portale Normativo