Art. 3

In vigore dal 26 apr 2005
Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per lubrificanti in forza del regolamento (CE) n. 1980/2000, un lubrificante deve rientrare nel gruppo di prodotti «lubrificanti» e soddisfare i criteri enunciati all'allegato della presente decisione. I criteri si applicano ai prodotti di recente fabbricazione al momento della consegna. Qualora siano formulati in relazione alle singole sostanze componenti, i criteri si applicano alle sostanze che sono state deliberatamente aggiunte e che rappresentano più dello 0,1 % del contenuto del prodotto sia prima che dopo eventuali reazioni chimiche avvenute tra le sostanze mescolate per ottenere il preparato lubrificante. Tuttavia, tali criteri non si applicano alle sostanze la cui natura chimica si modifica all’atto dell'impiego, in modo tale che non debbano più essere classificate conformemente alla direttiva 1999/45/CE, e delle quali meno dello 0,1 % nella parte trattata conserva la forma precedente all’applicazione.
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