Art. 2

In vigore dal 26 apr 2005
1.   Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «lubrificante»: preparato consistente in fluidi di base e additivi; b) «fluido di base»: un fluido lubrificante le cui proprietà — fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura e proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione — non sono state migliorate con l’aggiunta di additivi; c) «agente addensatore»: sostanza nel fluido di base utilizzata per addensare o modificare la reologia di un fluido lubrificante o di un grasso; d) «componente principale»: qualsiasi sostanza che rappresenta oltre il 5 % del peso del lubrificante; e) «additivo»: sostanza le cui funzioni principali consistono nel migliorare la fluidità, l'invecchiamento, la proprietà lubrificante, la proprietà anti-usura o le proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione; f) «grasso»: preparato solido o semisolido composto da un agente addensatore in un lubrificante liquido. 2.   Nel caso dei grassi, possono essere aggiunti altri componenti che conferiscono proprietà particolari.
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