Art. 3
In vigore dal 15 apr 2005
Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza amministrativa.
L'Austria fungerà da Stato membro coordinatore relativamente all'applicazione dell', in modo da assicurare che il quantitativo totale autorizzato non superi la quantità massima indicata nell'allegato.
Qualsiasi Stato membro che riceva una domanda a norma dell' ne informa immediatamente lo Stato membro coordinatore precisando quale sia il quantitativo domandato. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione darebbe luogo al superamento della quantità massima.
Storico versioni
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