Art. 1

In vigore dal 15 apr 2005
La commercializzazione nella Comunità delle sementi di soia (Glycine max) non rispondenti alle condizioni minime poste dalla direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda la facoltà germinativa è permessa, fino al 15 giugno 2005, conformemente all'allegato della presente decisione e alle condizioni seguenti: a) la facoltà germinativa deve essere almeno quella indicata nell'allegato della presente decisione; b) l'etichetta ufficiale deve dichiarare la germinazione accertata nell'esame ufficiale effettuato conformemente all', paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2002/57/CE; c) le sementi devono essere state commercializzate per la prima volta conformemente all' della presente decisione.
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