Art. 1
In vigore dal 15 apr 2005
La commercializzazione nella Comunità delle sementi di soia (Glycine max) non rispondenti alle condizioni minime poste dalla direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda la facoltà germinativa è permessa, fino al 15 giugno 2005, conformemente all'allegato della presente decisione e alle condizioni seguenti:
a)
la facoltà germinativa deve essere almeno quella indicata nell'allegato della presente decisione;
b)
l'etichetta ufficiale deve dichiarare la germinazione accertata nell'esame ufficiale effettuato conformemente all', paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2002/57/CE;
c)
le sementi devono essere state commercializzate per la prima volta conformemente all' della presente decisione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:310:oj#art-1