Art. 3
In vigore dal 14 apr 2005
1. In deroga all’, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per il servizio di campeggio applicate alle microimprese sono ridotte del 75 %; è vietata l’applicazione di altre possibili riduzioni.
2. In deroga all’, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR.
3. Il fatturato annuo per i servizi forniti nei campeggi viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente del campeggio per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all’ della decisione 2000/728/CE.
4. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:338:oj#art-3