Art. 1
In vigore dal 14 apr 2005
Il gruppo di prodotti «servizio di campeggio» comprende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata.
Comprende inoltre altre strutture atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata.
Il «servizio di campeggio» erogato entro l’area in questione può inoltre comprendere l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.
Storico versioni
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