Art. 2

In vigore dal 12 apr 2005
In deroga alla presentazione tipo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia le carcasse di suino possono essere presentate, prima della pesatura e della classificazione, senza la testa, le zampe anteriori e la coda. Per procedere alla quotazione delle carcasse di suino su una base comparabile, il peso a caldo constatato viene moltiplicato per 1,07.
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