Art. 1
In vigore dal 12 apr 2005
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
a)
apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 1 dell’allegato;
b)
apparecchio denominato «Ultra-FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 2 dell’allegato.
Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra-FOM 300», di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X2 e X4 nel punto indicato nell’allegato, parte 2, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:308:oj#art-1