Art. 1
In vigore dal 11 apr 2005
Il gruppo di prodotti «computer portatili» comprende tutti i computer che possono essere utilizzati in posti diversi e che consistono in un'unità di sistema, un'unità video e una tastiera formanti un tutt'uno, al fine di un facile trasporto da un posto a un altro, e che possono essere alimentati da una batteria interna.
Tale gruppo di prodotti comprende i dispositivi dotati di tastiera su schermo sensibile al tatto.
Sono esclusi i prodotti non destinati in modo prioritario all'elaborazione dati.
Storico versioni
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